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Napoli, confermato in Appello il licenziamento dell’ex bidella Giusy Giugliano: respinto il ricorso dopo l’assenza dal lavoro a Caivano

NAPOLI – La Corte d’Appello di Napoli ha confermato il licenziamento di Giuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica classe 1993, diventata nota negli anni scorsi per la vicenda della cosiddetta “bidella pendolare” che sosteneva di raggiungere ogni giorno Milano da Napoli per lavorare in un liceo del capoluogo lombardo.

La decisione dei giudici di secondo grado, pronunciata il 26 febbraio dalla sezione Lavoro della Corte d’Appello, ha respinto il ricorso presentato dalla dipendente contro il provvedimento disciplinare disposto dall’istituto scolastico presso cui era in servizio. Il collegio, presieduto da Anna Carla Catalano con relatrice Rosa Cristofano, ha quindi confermato la sentenza emessa in primo grado.

Il procedimento riguarda un periodo di assenza dal lavoro compreso tra il 17 gennaio e il 1° febbraio 2024. In quei giorni la lavoratrice si era allontanata dal servizio dichiarando di aver richiesto il congedo biennale previsto dalla legge 104 per assistere uno zio disabile. Tuttavia l’autorizzazione non era stata ancora concessa al momento dell’assenza. Il 6 febbraio era stato quindi avviato un procedimento disciplinare dall’istituto “Francesco Morano” di Caivano, dove Giugliano era stata assegnata in via provvisoria dal 1° settembre 2023. Il licenziamento con preavviso era stato formalizzato il 7 marzo.

Successivamente il Ministero dell’Istruzione aveva autorizzato il congedo dal 7 marzo al 31 agosto, provvedimento poi revocato il 7 maggio per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa.

Nel giudizio di Appello la difesa della lavoratrice ha sostenuto che le assenze fossero in realtà dovute a malattia, producendo un certificato medico datato 22 gennaio 2024. Secondo i giudici, tuttavia, il documento è stato presentato tardivamente e rappresenterebbe una prova nuova non ammissibile nel rito del lavoro. Inoltre la Corte ha rilevato incongruenze con altri atti presenti nel fascicolo: in una comunicazione inviata via email il 24 gennaio la dipendente indicava di trovarsi già in congedo dal 22 gennaio al 3 agosto, circostanza ritenuta incompatibile con l’ipotesi di assenza per malattia.

I magistrati hanno inoltre ricordato che il lavoratore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione del certificato medico all’Inps.

Respinta anche la contestazione relativa alla revoca del congedo per assistenza familiare. Lo zio indicato come persona assistita risulta parente di terzo grado e convivente con la madre e la sorella. Secondo la Corte, le dichiarazioni presentate per dimostrare l’impossibilità dei conviventi a prestare assistenza non sono state accompagnate da documentazione idonea a dimostrare eventuali condizioni di salute invalidanti.

Con la decisione dei giudici di secondo grado l’appello è stato quindi rigettato e il licenziamento confermato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio. Parallelamente resta aperta la vicenda penale che vede Giugliano coinvolta per accuse di stalking nei confronti della dirigente scolastica dell’istituto in cui lavorava.

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