lunedì, Aprile 29, 2024
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Lauro è il settimo comune campano in zona rossa

Il settimo comune in zona rossa a causa del Coronavirus è di nuovo in Irpinia: un intero nucleo familiare di 10 persone infettato

Lauro diventa, fino al 10 aprile, il settimo comune campano in zona rossa. L’ordinanza, partita sotto richiesta del sindaco Antonio Bossone, è arrivata subito da parte del presidente della Regione Vincenzo De Luca, data la gravità del contagio. La famiglia positiva al Covid-19 di Lauro, infatti, gestisce un supermercato della zona: sebbene i casi accertati siano per il momento 10, tutti appartenenti al nucleo familiare, si teme che il contagio possa allargarsi parecchio. Si stima, infatti, che almeno 200 persone possano essere state contagiate dalla famiglia di Lauro. Il virus avrebbe potuto espandersi a macchia d’olio tra clienti e fornitori, soprattutto a causa dei contatti avvenuti nella fase asintomatica della malattia. Ancora fino ad oggi, comunque, tutti i contagiati non presentano sintomi gravi e sono tutti in quarantena domiciliare.

Cos’è la “zona rossa”?

Salgono, quindi, a sette i comuni campani dichiarati zona rossa, insieme ad Ariano Irpino (Avellino), Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Auletta e Caggiano (Salerno). Sebbene tutte le nostre città siano in lockdown, essere in “zona rossa” prevede restrizioni ancora maggiori. Ecco le misure alle quali da oggi anche i cittadini di Lauro dovranno adeguarsi:

  • divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti.
  • divieto di accesso nel territorio comunale.
  • sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di
    pubblica utilità.
  • È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli
    operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse,
    limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività
    e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di
    protezione individuale.
  • Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade
    secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.
  • La ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando
    priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri
    Comuni.
  • Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai
    sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si
    rinvia.

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